L’art. 1 del Decreto
del Presidente della repubblica del 22 giugno 2007, n116, precisa
alla lettera B) cosa si intende per depositi dormienti : ..”..i rapporti
contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o
movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o do terzi da questo delegati, escluso
l’intermediario non specificamente delegato in forma scritta, per il periodo di
tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e
degli strumenti finanziari di cui all’art. 2 comma 1”
Per i depositi dormienti si parla di un valore che
oscillerebbe tra i 12 ed i 15 miliardi di euro
NB: Non interrompono la dormienza, il pagamento delle bollette
con domiciliazione bancaria, delle utenze del gas, del telefono ecc, nè altri
pagamenti automatici come i bonifici bancari effettuati da terzi.
Comunque il Ministero della Economia ha risposto ad una
serie di quesiti sollevati dall’Abi sulla disciplina dei conti dormienti
ed ha approvato un regolamento di attuazione dell’art 1 commi 343/345 della
legge n. 266/2005, che furono voluti da Tremonti per rimborsare i risparmiatori vittime delle
frodi finanziarie (Parmalat, Argentina. Cirio e simili), poi dal governo Prodi
regolamentati in modo da prelevare
risorse per stabilizzare i precari della pubblica amministrazione.
Comma n. 343.
Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato
finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un
danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo
loro versamento al bilancio dello Stato.
Comma n. 344.
Ai benefìci di cui al
comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto
danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della
Repubblica argentina.
Comma n. 345.
Il fondo è alimentato
dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti
all’interno del sistema bancario nonchè del comparto assicurativo e
finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì
definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
Per chi volesse approfondire :
http://www.federicolippi.it/content/view/158/1/
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