Dal sito della Delegazione Lazio Centro Nord di ADUSBEF, un po' di delucidazioni sul Phishing e sul Pharming, meglio conoscerle, pubblico quindi la conclusione di un lungo articolo, sperando di fare cosa utile.
................gli Istituti affermano che i Clienti non sanno tener segreti
i loro PIN: come se questi , andando al bar o a fare la spesa, tra un “buon
giorno” ed un “buona sera”, invece di raccontarsi come hanno passato la
giornata, si sciorinassero a mo’ di numeri tra un bicchiere e l’altro, i loro
rispettivi PIN!
Affermano inoltre, queste furbe, che loro non possono sapere
chi proceda alla clonazione delle carte o ad utilizzare il loro marchio per
fregare il prossimo! E che quindi il rischio è in capo al Cliente.
DI FATTO LA SITUAZIONE E’ ASSAI DIVERSA!
Intanto quando il Cliente
chiede credito, le banche pretendono
di esser garantite in tutto, ivi compresa l'Assicurazione sulla
Vita del Cliente, gestita dalle stesse o da loro consociate, vestendola
tecnicamente come garanzia sul rischio.
Esse invece, contrariamente a quel che avviene in Europa,
non sono assicurate per coprire i rischi che i loro clienti corrono per gli
strumenti che esse stesse usano, che non controllano e che dovrebbero essere
particolarmente sicuri ed indenni da manipolazioni di ogni tipo, da parte dei
“soliti ignoti”, e su questo particolare ritorneremo.
Gli Istituti di
Credito non tengono conto della legge sulla Privacy. L’articolo 15 del codice
della privacy recita che “chiunque
cagioni un danno per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile”.
Quindi le Banche
che permettono, non vigilando come
dovrebbero, che il phisher ed il pharmer danneggino
i loro clienti lasciando in sostanza
che accedano liberamente ai dati in possesso delle stesse, hanno precise responsabilità.
Infatti all’articolo 31 del codice della privacy si dice che chiunque sia titolare di un trattamento dei dati
personali è tenuto a custodire e controllare i dati personali affidatigli in
modo da “ridurre al minimo il rischio di accessi non autorizzati agli stessi “.
In particolare il codice prescrive espressamente che “tale custodia e controllo
debbono essere commisurati alle conoscenze acquisite in base alla evoluzione
del progresso tecnico, oltre che del tipo di trattamento effettuato“. Ne
discende inequivocabilmente l’obbligo di non omettere di dotarsi dei software più evoluti sia per
realizzazione delle pagine Web, sia per la custodia delle stesse.
Grava quindi sulle Banche l’obbligo
di dimostrare in un eventuale giudizio di aver effettivamente esperito ogni idoneo mezzo per la custodia
dei dati personali del Cliente.
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