INTRODUCIAMO IL REATO DI "STUPRO" ! Scritto da Gaspare Serra , il 24-01-2009 13:40 La violenza carnale sulle donne è tema, purtroppo, sempre d’estrema attualità, da troppo tempo... Nei giorni scorsi è stata pubblicata su http://spaziolibero.blogattivo.com una poesia, “Ali spezzate…”, dedicata: - a tutte le donne vittima di violenza (fisica e/o psicologica), - a tutte le donne costrette a subire umiliazioni e soprusi, prevaricazioni ed abusi a opera di uomini fatti bestie, - a tutte le donne prigioniere in casa e/o vittime di una società maschio-centrica. “Ali spezzate…” è diventato, in seguito, anche un gruppo di utenti su facebook, con l’obiettivo: a- di sensibilizzare le persone sul tema b- e di costruire un ampio consenso su una specifica proposta di riforma del reato di violenza sessuale. L’idea animatrice del gruppo “Ali spezzate…” è che la violenza sessuale rappresenta la più grave lesione della “dignità” della persona, con ripercussioni fisiche e soprattutto psicologiche irrimediabili e drammatiche, che spingono molte vittime della barbarie dell’uomo all’annichilimento personale ed all’autodistruzione, ad una vera e propria lenta “morte interiore”. In ragione di ciò, il gruppo avanza una proposta di riforma normativa del codice penale chiara e forte, articolata in due punti: 1- introduzione il reato di “stupro”, in luogo di quello di “violenza sessuale” (art. 609bis c.p.). Non molti cittadini sanno che non esiste giuridicamente lo “stupro” (benché il termine sia giornalisticamente molto usato…) ma solo il reato di “violenza sessuale”, nella cui fattispecie giuridica rientrano condotte illecite dalle più svariate connotazioni: dalla violenza carnale vera e propria ai meri atti di libidine violenti. Ad esempio, configurano lo stesso reato (la violenza sessuale) sia lo stupro ai danni di una ragazza sia il palpeggiamento del seno della paziente da parte di un medico (ex Cass. Sez. III 1.2.2006 Giuliani). Differenziare giuridicamente le condotte di stupro (o “violenza carnale”) dai meri atti di libidine non vuole sminuire la gravità di queste ultime condotte ma semplicemente evidenziare la maggiore gravità dello stupro, che va inquadrato a tutti gli effetti come uno dei “crimini” contro le donne! 2- equiparazione dello stupro all’omicidio volontario, dal punto di vista delle relative sanzioni penali. Ciò comporterebbe il conseguente innalzamento della pena edittale prevista per la violenza carnale dagli attuali “da 5 a 10 anni” (art. 609 bis c.p.) a “non meno di 21 anni” (art. 575 c.p.). Non si tratta di una proposta “provocatoria” bensì concreta e realizzabile, che trova la sua “ratio iuris” sia nella estrema gravità dell’offesa arrecata sia nell’ormai diffusa consapevolezza delle conseguenze atroci patite dalle vittime di tale reato. Si invita, allora, il Parlamento a valutare l’opportunità di una riforma del c.p. in tal senso, importante: a- sia per il messaggio “deterrente” che produrrebbe sulla pubblica opinione b- sia per il concreto soddisfacimento delle “esigenze di giustizia” espresse dai familiari delle vittime di tali reati (spesso sentite insoddisfatte). Chiunque condivida tale proposta (che è stata trasmessa, a titolo “esortativo”, alle massime autorità politiche italiane) è invitato a contribuire a formare una “rete” per promuovere la presa d’atto della necessità di una riforma, anche diventando membro del gruppo su facebook. Grazie, Gaspare Serra |